Decreto Legge 37-08

D.M. 37/08 – Posizione INAIL per impiantisti

Il titolare dell’impresa, il socio o il collaboratore familiare, non può acquisire i requisiti se non dimostra con i versamenti INAIL l’effettiva collaborazione tecnica continuativa.

Rimane dimostrazione obbligatoria anche con il DM 37/08 la adeguata posizione INAIL e i versamenti del periodo di collaborazione tecnica continuativa con il Responsabile Tecnico.

Pertanto all’imprenditore che non ha mai partecipato effettivamente alle lavorazioni impiantistiche, o meglio, manualmente non ha continuamente realizzato impianti, non potevano essere, con la L. 46/90, e non possono essere, con il DM 37/08, riconosciuti i requisiti tecnici abilitanti per l’esecuzione di impianti di cui all’art.1 del DM 37/08.

Il parere 31853/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico reso ad un Imprenditore conferma ancora una volta che la collaborazione tecnica continuativa deve essere sempre equiparata alle mansioni di operaio specializzato impiantista.

Salvatore Puglia
Presidente Consorzio CNA SI

Documentazione:
Parere MSE n. 31853 del 08/04/2009