Il D.M. 20 dicembre 2012 va a disciplinare la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione antincendio attiva e interviene oltre che per l’aspetto tecnico della realizzazione degli impianti, anche per il rispetto del D.P.R. 151/11.
Devono intendersi impianti di protezione attiva:
- gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio;
- gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale;
- gli impianti di controllo del fumo e del calore.
La Regola si applica anche agli impianti esistenti, quando sono oggetto di sostanziali modifiche.
Per modifiche sostanziali nel decreto si intendono le trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale.
Per dimensione tipica dell’impianto, si intende:
- per gli impianti di rilevazione, il numero di rivelatori automatici o dei punti si segnalazione;
- per gli impianti di estinzione, il numero di erogatori;
- per gli impianti di tipo speciale (gassosi, schiuma, polvere, etc.), la quantità di agente estinguente;
- per gli impianti di controllo fumi e calore, la superficie utile di evacuazione naturale e la portata volumetrica per i sistemi di evacuazione forzata;
- per la rete di idranti, come indicato dalla Norma UNI 10779.
Il Decreto indica anche quale documentazione deve essere presentata ai VVFF da parte del titolare dell’impianto o dal professionista incaricato.
A cura della segreteria di CNA SI
Documentazione:
D.M. del 20/12/2012