La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri su: Coordinatori per la sicurezza, deroga al PSC, Valutazione dei rischi Autonomi e altro.
L’articolo 98 del D.L. 81/08 individua tra i requisiti professionali richiesti al coordinatore della sicurezza l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.
Allo scopo di chiarire la natura di tali mansioni, la Commissione conferma le attività:
- attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.
Corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del D.L. 81/08, PSC “non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione“.
La Commissione ha stabilito che i lavori finalizzati a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali possano essere effettuati senza l’obbligo di PSC a condizione che si rendano necessari per fronteggiare situazioni di emergenza.
Tra questi, ad esempio i servizi relativi a:
- erogazione di acqua
- erogazione di energia elettrica
- erogazione di gas
- reti informatiche
La valutazione dei rischi è un obbligo in capo al datore di lavoro, anche quando questi decida di rivolgersi ad un consulente in materia di sicurezza, quindi non delegabile.
È il parere della Commissione fornito a riguardo alla corretta interpretazione dell’articolo 17 del D.L. 81/08.
Il committente o l’impresa affidataria è tenuto a verificare il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali del lavoratore autonomo ma non può chiedere documenti attestanti la sua formazione o la sua idoneità sanitaria.
Secondo la Commissione il Testo Unico obbliga il lavoratore autonomo a munirsi del tesserino di riconoscimento e ad utilizzare attrezzature e DPI conformi alla legge, offrendogli al contempo la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici.
A cura della segreteria di CNA SI
Sarica Allegati:
Interpello n. 2 del 02/05/2013 – Requisiti del Coordinatore
Interpello n .3 del 02/05/2013 – PSC
Interpello n. 4 del 02/05/2013 – Delega del rischio
Interpello n. 7 del 02/05/2013 – Lavoratori autonomi