Impianti Antincendio

Prevenzione incendi edilizia scolastica

Prevenzione incendi nell’edilizia scolastica, à scattato l’obbligo di adeguamento degli edifici esistenti in base all’anno di realizzazione della scuola. Le scadenze a partire da agosto 2016.

Il Decreto ministeriale 12 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio 2016 e contiene le norme per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici e di tutti i locali adibiti a scuole, i quali devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal DM 26 agosto 1992, contenete le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

Le scadenze per gli adeguamenti sono differenziate in base all’anno di costruzione dell’edifico.

Tutte le scuole esistenti, entro il 26 agosto 2016, devono:

  • Adeguare l’impianto elettrico (in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186);
  • Installare un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo;
  • Dotarsi di estintori portatili (almeno 1 estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di 2 estintori per piano);
  • Prevedere la segnaletica di sicurezza;
  • Predisporre, a cura del titolare dell’attività, un registro dei controlli periodici degli impianti installati.

Le scuole preesistenti al momento dell’entrata in vigore del DM 18/12/1975 entro sei mesi, ovvero, entro il 26 novembre 2016 devono seguire le indicazioni in merito a:

#scuolesicure

  • Separazione delle attività scolastiche dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica;
  • Reazione al fuoco dei materiali;
  • Misure di evacuazione in caso di emergenza, in particolare in merito alla larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento;
  • Spazi per esercitazioni;
  • Spazi per depositi;
  • Impianti di produzione di calore;
  • Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche;
  • Autorimesse;
  • Spazi per servizi logistici;
  • Impianto elettrico di sicurezza;
  • Rete idranti;
  • Impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi.

Le scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del DM 18/12/1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del DM 26/08/1992, entro sei mesi, ovvero, entro il 26 novembre 2016, devono attuare le seguenti misure relativamente a:

  • Separazione;
  • Comportamento al fuoco;
  • Sezionamenti;
  • Evacuazione in caso di emergenza;
  • Spazi per esercitazioni;
  • Spazi per depositi;
  • Servizi tecnologici;
  • Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche;
  • Autorimesse;
  • Spazi per servizi logistici;
  • Impianto elettrico di sicurezza;
  • Rete idranti;
  • Impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi.

Le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del DM 26/08/1992 devono attuare tutte le misure in precedenza entro sei mesi, ovvero, entro il 26 novembre 2016.

Le misure di adeguamento previste devono, comunque, essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

Una volta ultimati gli adeguamenti occorre presentare la SCIA antincendio per attività ricadenti in categoria “B” (scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 persone) o “C” (scuole con oltre 300 persone presenti).

Sicurezza nelle scuole

Sono esentati dall’obbligo di adeguamento:

  • Gli asili nido (hanno una propria normativa);
  • Gli edifici in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità;
  • Gli edifici in cui sono già in corso i lavori di adeguamento (per i quali bisognerà presentare la SCIA antincendio, riferita al completo adeguamento della struttura).

Per le scuole di “tipo 0”, ossia fino a 100 persone, si applica il punto 11 del dm 26 agosto 1992:

  • Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30;
  • Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968;
  • Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola;
  • Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3, 1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

A cura della Segreteria di CNA SI