L’VIII Sezione del TAR Campania, con la Sentenza n. 3490/2015, emessa a seguito di un ricorso di un cittadino, ha dato precise indicazioni sulla definizione del volume tecnico destinato per l’ubicazione di impianti a servizio dello stabile.
I volumi tecnici sono quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’ubicazione degl’impianti tecnici indispensabili per assicurare la funzionalità e il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione.
I TAR indica anche i parametri per l’identificazione del volume tecnico:
- Il volume tecnico deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;
- Il volume tecnico non deve essere ubicato all’interno della parte abitativa
- Esigenza edilizia priva di una propria autonomia funzionale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa
Quindi in funzione dei 3 parametri i volumi tecnici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità.
Alcuni esempi di locali che non possono essere considerati volume tecnico:
- Sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere utilizzati ad abitazione o ad assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali;
- Soffitte;
- Stenditoi chiusi e quelli “di sgombero”;
- Piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda;
- Vano scala finalizzato non all’installazione e all’accesso ad impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l’accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile.
A cura della Segreteria CNA SI