Edilizia

Notifica preliminare e sicurezza sul lavoro

Uno degli adempimenti obbligatori più importanti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) è la notifica preliminare da inviare agli Enti competenti.

La notifica va inviata prima dell’inizio lavori a:

  • ASL – SPRESAL
  • Direzione provinciale del lavoro (Ispettorato del territorio)
  • Amministrazione concedente (Art. 90, comma 3 lett. c), D.Lgs. 81/08)
  • Prefetto (Solo nel caso di lavori pubblici – Legge 132/18)

L’Art. 99 del D.Lgs. 81/08 prevede l’adempimento con responsabilità esclusiva del committente o del Responsabile dei Lavori, il quale, prima dell’inizio delle opere, deve provvedere alla trasmissione, all’Azienda Sanitaria Locale, all’Ispettorato territoriale del Lavoro e al Comune, della notifica di apertura del cantiere con le informazioni indicate nell’Allegato XII del D.Lgs. 81/08.

Lo stesso articolo 99, come modificato dal Decreto Sicurezza (Legge 132/18), prevede che per i lavori pubblici la notifica sia inviata anche al prefetto.

Notifica cantieri Art. 99 del D.Lgs 81/08

La notifica preliminare ASL non va trasmessa per tutti i lavori, ma soltanto per alcune tipologie di cantieri, precisamente quando:

  1. è prevista all’interno del cantiere la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (in questo caso è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione);
  2. all’interno del cantiere si trova ad operare un’unica impresa con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 200 uomini/giorno.

Copia della notifica deve essere esposta in maniera visibile presso il cantiere in maniera tale che rimanga a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

L’Allegato XII del D.Lgs. 81/08 definisce i contenuti della notifica preliminare, essa deve contenere:

  • data della comunicazione
  • indirizzo del cantiere e generalità del committente/i
  • natura dell’opera e responsabile/i dei lavori
  • coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera
  • coordinatore per la sicurezza in esecuzione dell’opera
  • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere e durata presunta dei lavori
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
  • identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
  • ammontare complessivo presunto dei lavori
  • generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio.

La correttezza e completezza della documentazione relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori (PSC, notifica preliminare, ecc.) oltre ad essere adempimenti obbligatori previsti dalle norme in materia di sicurezza, costituiscono una condizione necessaria anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e per gli interventi di efficientamento energetico.

Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la notifica preliminare.

Nell’archivio FAQ e Modulistica del presente portale è possibile scaricare un modello di notifica preliminare appositamente predisposto per tale adempimento.

A cura della segreteria CON.SI