Ancora oggi si registrano numerosi incidenti domestici causati da difetti dall’impianto elettrico, in molti casi rivelatosi carente di manutenzione.
In Italia la manutenzione degli impianti elettrici è obbligatoria solo nei luoghi di lavoro come conseguenza della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le stesse misure non si riferiscono quasi mai agli impianti elettrici “domestici” e quindi “apparentemente” non vi è alcun obbligo di manutenzione periodica, fatta eccezione di alcuni impianti specifici, come ascensori, cancelli elettrici, etc., per i quali le verifiche riguardano più l’aspetto meccanico.
Eppure il riferimento costituito dall’Art. 8, comma 2, del DM 37/08 recita:
“Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate […]“.
L’obbiettivo del legislatore e quindi il senso della prescrizione è chiaro, non è chiara invece la diffusa disattenzione degli interessati: proprietari e installatori.
E anche se purtroppo la storia ci conferma che non sempre il DM 37/08 è noto al proprietario, non trova giustificazione la “disattenzione” da parte dell’installatore, che per dovere professionale, con la consegna del dovuto documento contenente le “istruzioni per l’uso e la manutenzione”, dovrebbe concorrere per la corretta e completa informazione del proprietario circa le sue responsabilità.
Dal campo legislativo quindi la Legge 46/90, prima, e il DM 37/08 dopo intervengono in maniera chiara e indicano quant’anche il rispetto delle Norme tecniche in materia, che nello specifico in Italia possono individuarsi tra la “collezione” CEI.
Le norme tecniche, in Italia come all’estero, non costituiscono un obbligo, salvo casi particolari e quando sono richiamate da specifiche disposizioni legislative.
La conclusione va da se e quindi un riferimento principale può essere individuato nella Norma CEI 64-8 parte 6: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua – Verifiche.
Al di sopra di tutto ciò però dovrebbero incidere le preoccupazioni del proprietario per la sicurezza del suo ambiente abitativo, indipendentemente dalle prescrizioni.
A cura di Salvatore Puglia