Oltre all’obbligo della contabilizzazione del calore, da settembre 2017 ne è stato disposto un altro: la verifica periodica dei contatori, ovvero sugli strumenti di misura a valenza legale.
Come ormai noto, dal 1° luglio 2017, per gli impianti di riscaldamento centralizzati è scattato l’obbligo di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Chi non si è adeguato rischia una multa da 500 a 2500 euro per ogni unità immobiliare, la sanzione non viene applicata solo in caso di impossibilità tecnica all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione o nei casi dove l’intervento sia antieconomico, da dimostrare e documentare secondo norme precise.
All’obbligo di cui sopra, dal 18 settembre 2017, data di entrata in vigore il DM 21 aprile 2017 n. 93, che definisce la nuova disciplina attuativa della normativa sui controlli e sulla vigilanza degli strumenti di misura in servizio, di fatto si aggiunge l’obbligo delle verifiche periodiche anche sui contatori di energia termica in conformità alle normative nazionali ed europee.
Tale provvedimento prevede che i titolari degli strumenti di misura, ossia il proprietario dello strumento di misura, oppure il responsabile dell’attività di misura, devono:
- Comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo nonché le ulteriori caratteristiche dello strumento di cui all’articolo 9, comma 2;
- Mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- Curare l’integrità dei sigilli provvisori eventualmente applicati dal riparatore;
- Conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- Curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Ovviamente, dal 18 settembre 2017 devono essere comunicate esclusivamente le eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di strumenti di misura, nonché le variazioni delle caratteristiche degli stessi, intervenute nei 30 giorni precedenti.
La disciplina si applica gli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legali (Art. 1, comma 1, del DM 93/17).
Per funzione di misura legale si intende la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali (Art. 2, comma 1, lett. a) del DM 93/17).
L’Allegato IV del DM 93/17, qui di seguito riportata, elenca le tipologie di strumenti di misura interessati e la periodicità con la quale gli stessi devono essere sottoposti a verifica periodica:
La conformità di uno strumento di misura è attestata dalla presenza congiunta della:
- marcatura CE;
- marcatura metrologica supplementare M.
Entrambe le marcature devono essere apposte dal fabbricante o sotto la sua diretta responsabilità e la loro presenza costituisce requisito necessario ai fini della commercializzazione e messa in servizio degli strumenti metrici.
La verifica periodica è un controllo metrologico legale da effettuare sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione o per qualsiasi motivo che ha comportato la rimozione dei sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Tale verifica è di esclusiva competenza di laboratori abilitati che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere e risultano iscritti nell’apposito elenco nazionale.
Il DM 93/17 prevede un periodo transitorio in cui i laboratori/organismi già riconosciuti dalle Camere di commercio e da Unioncamere, possono continuare a svolgere la verificazione periodica sugli strumenti per i quali hanno ottenuto il riconoscimento applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal nuovo Decreto.
Tale periodo transitorio terminerà il 17 marzo 2019.
Per consultare l’elenco dei laboratori nazionali abilitati CLICCA QUI
CON.SI evidenzia che ad oggi non risultano laboratori/organismi abilitati per svolgere la verifica periodica dei contatori di calore.
CON.SI – Servizio informazione per i Soci