Impianti Termici

Contatori di calore e verifiche metrologiche

Oltre all’obbligo della contabilizzazione del calore, da settembre 2017 ne è stato disposto un altro: la verifica periodica dei contatori, ovvero sugli strumenti di misura a valenza legale.

Come ormai noto, dal 1° luglio 2017, per gli impianti di riscaldamento centralizzati è scattato l’obbligo di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Chi non si è adeguato rischia una multa da 500 a 2500 euro per ogni unità immobiliare, la sanzione non viene applicata solo in caso di impossibilità tecnica all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione o nei casi dove l’intervento sia antieconomico, da dimostrare e documentare secondo norme precise.

Contatore di energia termicaAll’obbligo di cui sopra, dal 18 settembre 2017, data di entrata in vigore il DM 21 aprile 2017 n. 93, che definisce la nuova disciplina attuativa della normativa sui controlli e sulla vigilanza degli strumenti di misura in servizio, di fatto si aggiunge l’obbligo delle verifiche periodiche anche sui contatori di energia termica in conformità alle normative nazionali ed europee.

Tale provvedimento prevede che i titolari degli strumenti di misura, ossia il proprietario dello strumento di misura, oppure il responsabile dell’attività di misura, devono:

  1. Comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo nonché le ulteriori caratteristiche dello strumento di cui all’articolo 9, comma 2;
  2. Mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  3. Curare l’integrità dei sigilli provvisori eventualmente applicati dal riparatore;
  4. Conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  5. Curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Ovviamente, dal 18 settembre 2017 devono essere comunicate esclusivamente le eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di strumenti di misura, nonché le variazioni delle caratteristiche degli stessi, intervenute nei 30 giorni precedenti.

La disciplina si applica gli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legali (Art. 1, comma 1, del DM 93/17).

Per funzione di misura legale si intende la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali (Art. 2, comma 1, lett. a) del DM 93/17).

L’Allegato IV del DM 93/17, qui di seguito riportata, elenca le tipologie di strumenti di misura interessati e la periodicità con la quale gli stessi devono essere sottoposti a verifica periodica:

Tipo di strumento Periodicità della verificazione
Strumento per pesare a funzionamento non automatico 3 anni
Strumento per pesare a funzionamento automatico Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua 2 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione 2 anni
Misure di capacità 4 anni
Pesi 4 anni
Contatori dell’acqua Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni
Statici e venturimetri con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni
Contatori del gas A pareti deformabili: 16 anni
A turbina e rotoidi: 10 anni
Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni
Approvati insieme ai contatori: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici: 8 anni

Statici:

  • bassa tensione (BT – Fra 50V e 1000V) di classe di precisione A, B, o C: 15 anni
  • media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni
Contatori di calore

Portata Qp fino a 3 m³/h:

  • con sensore di flusso meccanico: 6 anni
  • con sensore di flusso statico: 9 anni

Portata Qp superiore a 3 m³/h:

  • con sensore di flusso meccanico: 5 anni
  • con sensore di flusso statico: 8 anni
Indicatori di livello 2 anni
Tassametri 2 anni
Strumenti di misura della dimensione 3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati 3 anni

Marcature di conformità

La conformità di uno strumento di misura è attestata dalla presenza congiunta della:

  • marcatura CE;
  • marcatura metrologica supplementare M.

Entrambe le marcature devono essere apposte dal fabbricante o sotto la sua diretta responsabilità e la loro presenza costituisce requisito necessario ai fini della commercializzazione e messa in servizio degli strumenti metrici.

La verifica periodica è un controllo metrologico legale da effettuare sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione o per qualsiasi motivo che ha comportato la rimozione dei sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Tale verifica è di esclusiva competenza di laboratori abilitati che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere e risultano iscritti nell’apposito elenco nazionale.

Il DM 93/17 prevede un periodo transitorio in cui i laboratori/organismi già riconosciuti dalle Camere di commercio e da Unioncamere, possono continuare a svolgere la verificazione periodica sugli strumenti per i quali hanno ottenuto il riconoscimento applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal nuovo Decreto.

Tale periodo transitorio terminerà il 17 marzo 2019.

Per consultare l’elenco dei laboratori nazionali abilitati CLICCA QUI

CON.SI evidenzia che ad oggi non risultano laboratori/organismi abilitati per svolgere la verifica periodica dei contatori di calore.

CON.SI – Servizio informazione per i Soci