Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale, ha emanato una circolare (Circolare n. 4 del 19 gennaio 2011) che da indicazioni circa i corsi per l’acquisizione del patentino per la conduzione di impianti termici (civili) con potenza superiore a 232 Kw.
La Circolare è stata emanata per chiarimenti sulle modifiche fatte all’art. 287 del D.L. 152/06 a seguito dell’emanazione del D.L. n. 128 del 29 giugno 2010.
L’art. 287 dice che il patentino di abilitazione va rilasciato da un Ente individuato da una apposita Legge Regionale, invece che dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
In ogni caso, lo stesso art. 287 indica, che fino a quando non entrano in vigore Leggi Regionali di riferimento, continuano a rilasciarlo, (dopo corso ed esame) le Direzioni Provinciali del Lavoro.
Il D.M. del 12 agosto 1968 indica che le Commissioni d’esame devono essere composte da funzionari dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Cosa interessante, che la circolare chiarisce, è che, le imprese del settore impianti termici possono svolgere corsi per proprio conto, per poi sostenere l’esame davanti alla Commissione di cui sopra, e che fino a quando non vengono emanate le Leggi Regionali, si può rilasciare il patentino, senza esame, ai soggetti che hanno già il patentino di qualsiasi grado per i generatori a vapore.
Non risulta che la Regione Sicilia ha emanato Leggi di riferimento, se non ha emanato niente, (come si sospetta), la competenza rimane dell?Ispettorato del Lavoro.
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Circolare MLPS n. 4 del 19-01-2011