Lavori Pubblici

Abilitazione DM 37/08 – Requisito di esecuzione

Le Imprese installatrici devono possedere i requisiti tecnici per l’esecuzione dei lavori, sia in abito privato che in ambito pubblico, ma spesso tali requisiti “di esecuzione”, vengono confusi con i requisiti “di partecipazione”.

In diverse occasioni l’AVCP a fornito, autorevoli e motivati, chiarimenti circa la partecipazione a gare d’appalto e attestazioni SOA in materia impiantistica. Per analogia possono essere considerati alla stessa stregua i requisiti previsti dai dispositivi che regolano l’attività di installazione di impianti telefonici interni soggetti alla autorizzazione Ministeriale come da D.L. 198/10, che rimane regolamentato dal D.M. 314/92 in attesa che venga emanato il nuovo regolamento di attuazione della Legge.

Con l’occasione si ricorda che il D.M. 314/92 prevede 3 gradi di autorizzazione:

  • 1° grado : consente l’installazione, l’ampliamento e l’allacciamento nonché la manutenzione di impianti di qualsiasi tipo e potenzialità;
  • 2° grado : consente le stesse operazioni del primo grado relativamente ad impianti con capacità fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;
  • 3° grado : consente le operazioni del 2° grado relativamente ad impianti per sola fonia di capacità fino a 120 derivati.

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha anche pubblicato un comunicato rivolto alle SOA e a stazioni appaltanti con il quale chiarisce alcuni aspetti circa le attestazioni SOA ad imprese installatrici.
In particolare, le SOA non possono condizionare e ne essere condizionate, per il rilascio delle attestazioni, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008.
Analogamente le stazioni appaltanti non possono impedire la partecipazione alle gare d’appalto alle imprese carenti dei medesimi requisiti, in quanto necessari per l’esecuzione dei lavori, ma non richiesti per la qualificazione di partecipazione, dove necessitano altri requisiti di tipo generale e di capacità tecnica ed economica.
E’ evidente che se la Stazione Appaltante inserisce nel bando di gara “a pena di esclusione” la dimostrazione dei requisiti di esecuzione in fase di aggiudicazione, potrebbe limitare la partecipazione alla gara in evidenza pubblica.
Semmai, sarebbe opportuno, inserire nel bando di gara per lavori impiantistici regolamentati, nelle avvertenze del disciplinare “per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente bando è necessaria l’abilitazione … o l’autorizzazione…”.

In teoria e in sintesi, l’impresa può partecipare all’aggiudicazione dell’appalto dimostrando quanto previsto dalle disposizioni legislative per appalti di commesse pubbliche in materia di qualificazione e successivamente, nel caso di aggiudicazione, prima dell’esecuzione, procurasi le abilitazioni o autorizzazioni necessarie e relative ai lavori da eseguire.

Quanto sopra accennato è desumibile dalle numerose risoluzioni di contenzioso, da fonti legislative, da comunicazione e pareri della AVCP, di cui alcune disponibili anche su nostro portale.

Documentazione:
Parere AVCP n. 6 del 12/01/11
Comunicato del Presidente AVCP del 24/06/2011
AVCP – FAQ – Aggiornamento al 06/06/2012
D.L. n. 198 del 26/10/2010
D.M. n. 314 del 23/05/1992