E’ frequente che gli appalti di lavori pubblici si aggiudicano anche con ribassi superiori al 25%. Inoltre è altrettanto frequente che in corso d’opera si verifica la necessità di realizzare opere impreviste per carenza di somme o per imprevedibilità nella fase progettuale.
Sembra logico chiedersi se in questi casi è possibile, con l’ausilio di perizia suppletiva, utilizzare il ribasso d’asta per far fronte alle sopravvenienze.
Si ricorda, in via generale, che la disponibilità economica derivante dal ribasso d’asta non è assolutamente presupposto per adoperare una variazione del contratto e che le varianti progettuali sono ammesse solo nei casi individuati dal Codice dei Contratti D.L. 163/06 all’art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e).
Premesso che i nuovi lavori devono essere determinati da elementi o eventi che non potevano essere previsti nella fase progettuale e comunque non devono modificare sostanzialmente il progetto, essi possono essere ammessi solo per:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.
Va poi preso a riferimento l’art. 57, comma 5, lett. a) del codice dei Contratti, che per quanto riguarda l’affidamento dei lavori divenuti complementari alla stessa impresa titolare del contratto principale, prescrive che è possibile la procedura negoziata senza bando di gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale.
Si è ritenuto opportuno l’approfondimento perché, da precedenti, l’occasione si manifesta spesso negli appalti per lavori di adeguamento impianti e superamento delle barriere architettoniche e si prevede che nei casi di appalto bandito su base progettuale meno recente, la nuova normativa in materia di efficienza energetica impone varianti migliorative in tal senso ove le condizioni di cui sopra sussistono.
A cura della segreteria di CNA SI
Documentazione:
D.L. n. 163 del 12/04/2006