Decreto Legge 37-08

D.M. 37/08 – Quando serve il progettista

Dalle prescrizioni del D.M. 37/08 il progetto è sempre obbligatorio, oltre i limiti indicati al comma 2, dell’art. 5.

CASI IN CUI È NECESSARIO IL PROFESSIONISTA ABILITATO
6 kW – Ogni volta che la potenza impegnata supera i 6 kW contrattuali (per alcuni contratti 6 kW contrattuali corrispondono a 6,6 kW). Per logica con le nuove taglie di fornitura il progetto è d’obbligo dai 10 kW in su. Esistono ancora alcune forniture di potenza impegnata pari a 7 e 8 kW, anche per queste c’è l’obbligo di progetto.

Normativa specifica – In tutti i casi in cui anche una porzione dell’impianto è soggetta a normativa specifica del CEI, esempio: locali adibiti ad uso medico o ambienti per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio. In casi non fanno fede ne la potenza impegnata ne la superficie o il volume dell’ambiente.

Locali ad uso medico – Le considerazioni qui sono più articolate poiché i locali ad uso medico comprendono anche i locali di visita o fisioterapia (senza l’uso di apparecchi elettromedicali), compresi i medici di famiglia. Non sono esclusi nemmeno i centri estetici qualora le apparecchiature utilizzate siano elettromedicali con o senza parti applicate e rientrano nella definizione anche i veterinari.

Luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio – Fanno parte di questa categoria tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, esempio: autorimesse di oltre 300 m², depositi di carta, cartoni e tessuti con oltre i 5000 kg, attività ricettive con oltre i 25 posti letto, edifici ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24m. Si deve porre attenzione nei casi delle centrali termiche a gas o gasolio e nelle cucine industriali dove la normativa specifica ha parametri ridotti rispetto al D.P.R 151/11 sulle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco: la norma tecnica abbassa il limite inferiore per l’obbligo di progetto a 35 kW rispetto ai 116 kW del decreto. In questi casi e meglio rivolgersi al progettista della prevenzione incendi.

Parafulmini – Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche il limite per l’obbligo di progetto da parte di professionista e di 200 m³. Ovviamente un esperto deve prima aver effettuato la valutazione del rischio da fulmine secondo la normativa tecnica (Norma CEI 81-10/2) per stabilire la necessità o meno di tale impianto.

Unità non abitative – Negli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi vi è l’obbligo di progetto qualora la superficie superi i 200 m² o negli impianti con tensione oltre i 1.000V.

Lampade al neon – Molti sono portati a pensare che le normali lampade lineari presenti negli uffici o nei supermercati siano lampade al neon. Si tratta, invece, di lampade fluorescenti in gergo tecnico a “catodo caldo”. Il D.M. 37/08 ha previsto l’obbligo di progetto per le lampade al neon denominate a “catodo freddo” quelle normalmente utilizzate per le scritte colorate delle insegne. Tali lampade sono alimentate da elevate tensioni, molto pericolose e si devono prevedere particolari accorgimenti. Il limite dimensionale oltre il quale scatta l’obbligo di progetto e di 1.200 VA di potenza resa dagli alimentatori.

Antenne tv ed elettronica – Per gli impianti elettronici l’obbligo si articola diversamente e si applica solo quando sono soggetti gli impianti elettrici nello stesso contesto.

Fumo e gas – Anche per gli impianti di rivelazione scatta l’obbligo di progetto se sono in un contesto di attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco di cui al D.P.R 151/11 se in numero superiore a 10.

CASI IN CUI NON SERVE IL PROFESSIONISTA ABILITATO

I casi in cui non è obbligatoria la prestazione del professionista abilitato sono quelli fuori dall’ambito del decreto 37/08, esempio:

  • Gli impianti all’esterno: impianti di illuminazione pubblica; impianti di cantiere (vige comunque l’obbligo della dichiarazione di conformità); impianti dei pubblici distributori;
  • Gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • Gli impianti bordo macchina e gli apparecchi elettrici in genere;
  • Impianti elettrici ed elettronici nelle parti comuni condominiali di potenza pari o inferiore a 6 kW in assenza di ambienti soggetti a normativa specifica. In genere si tratta di piccole palazzine senza ascensore e senza centrale termica o autorimessa;
  • Impianti elettrici ed elettronici negli appartamenti o villette di superficie inferiore a 400 m² e potenza pari inferiore a 6 kW, sono la maggior parte dell’edilizia civile (purché non ci sia lo studio medico);
  • Impianti elettrici ed elettronici nelle attività produttive, commerciali, terziario, ecc. di superficie inferiore a 200 m², potenza pari inferiore a 6 kW tensione pari o inferiore a 1.000V, in assenza di ambienti soggetti a normativa specifica. Piccoli uffici o negozi;
  • Impianti di rivelazione fumi o gas con meno di 10 rivelatori.

Il testo del D.M. 37/08

“Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d),e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. (art. 5 commi 1 e 2 del D.M. 37/08)”.

“(…) Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10″.

Fonte:Rivista Elettro
Autore: Claudio Manfredini

Documentazione:
D.M. 37/08